Skip to main content

Grazie mille dell’invito, davvero gradito, soprattutto a voi che siete presenti così numerosi. A me spetta il compito, diciamo, come primo intervento di fare anche un’introduzione, direi, al tema e poi di entrare nel vivo anche di quella che è la mia esperienza come giudice del tribunale ordinario.

Allora, il rifiuto genitoriali in effetti è un fenomeno con cui ci confrontiamo praticamente tutti i giorni ormai in tutte le udienze ed è quel fenomeno per cui uno dei figli o più figli o tutti figli dopo la separazione dei genitori interrompono i rapporti con uno dei due. Ehm, molto schematicamente, proprio per capire subito di che cosa stiamo parlando, questo rifiuto può essere, diciamo, motivato o immotivato. Poi chiaramente ci sono anche delle sfumature, però è importante fare subito questa distinzione. Quando il rifiuto è motivato è perché ci sono stati ovviamente delle violenze domestiche assistite, un genitore che abusava di alcool, di stupefacenti, che ha problemi psichiatrici gravi, addirittura casi di abusi sessuali, oppure un abbandono improvviso della famiglia. Ecco, in questi casi, diciamo, finché il genitore non sarà recuperato, questo rifiuto è una misura, diciamo così, anche di protezione legittima e non sarà il nostro compito sicuramente quello di forzare necessariamente subito i rapporti. ci mancherebbe, sarebbe quasi una forma di ulteriore, diciamo così, vittimizzazione.

E ci sono però, invece situazioni in cui il rifiuto è immotivato e possiamo dire che è immotivato perché nemmeno negli atti della controparte emergono dei motivi tali da giustificarlo, no? Magari uno dei due genitori dice: “Sì, ma l’altro era sempre stato un po’ assente perché lavorava, era un po’ freddo con il figlio, non se ne occupava, non lo accompagnava nelle attività pomeridiane”. Ma è chiaro che questi non sono motivi per tagliare i ponti con un genitore che prima della separazione fondamentalmente era idoneo, ecco, svolgere i propri a propri compiti e adesso dopo invece la separazione soffre perché il figlio non non vuole più nemmeno sentirlo e e chiede di rivederlo.

Ecco, quindi non genitori che si disinteressano che a maggior ragione hanno problemi, ma genitori idonei che poi si vedono rifiutati. Ecco, oggi parliamo di questo secondo di questo secondo caso, di questa seconda situazione, giusto proprio per mh come dire definire un attimo il l’argomento di oggi. Ecco, due premesse prima di entrare nel vivo, sempre per sgombrare il campo da degli equivoci. La prima è che quando si parla di rifiuto, per chi affronta il tema, diciamo, da un po’ di tempo, viene così alla mente il tema della PAS, della sindrome di alienazione genitoriale, evidenziando come quella Cassazione 96-91 del 2022 ne avesse sostanzialmente, diciamo così, o almeno è diventata famosa per averne escluso la scientificità. In realtà, ecco, quella pronuncia che peraltro si rifaceva a delle a dei precedenti al 2013-2016-2021 aveva a mio avviso più che altro la preoccupazione di non trarre delle conseguenze, diciamo così, automatiche da un inquadramento diagnostico, tanto più se discutibile, diciamo. Tant’è che ho riportato il il passaggio di quelle pronunce e dicono il giudice deve accertare la veridicità dei comportamenti, diciamo così, alienanti utilizzando i comuni mezzi di prova come le CTU, le presunzioni a prescindere, ecco, a prescindere dal giudizio astratto di cassazione sulla validità o invalidità scientifica di queste sindromi. Ecco, perché comunque tra i requisiti di idoneità genitoriale, questo è molto importante, rileva anche quella di preservare, ci ricorda Cassazione la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e a una crescita equilibrata e serena.
Queste sono proprio le parole della Cassazione. Tra l’altro, ecco, a mio avviso il termine alienazione è un po’ fuorviante, nel senso che comunque pone l’accento su una persona che è aliena. M tant’è che alle volte si parlava di madre malevola, ma potrebbe esserci forse anche padre malevolo, voglio dire, no? Ecco. Mentre il rifiuto, capite che è un termine neutro che descrive un fenomeno, è un un dato di fatto, cioè il figlio non vuole vedere uno dei due genitori, punto. E quindi pone l’accento appunto sulla scelta del figlio e cerca di correggerla.

Il secondo aspetto, secondo profilo, insomma, da cui penso sia utile sgombrare il campo è quello della violenza domestica, intesa, diciamo, tipicamente come violenza dell’uomo sulla donna. tantissimi casi, vediamo anche di questo tipo. La stessa riforma Cartabia ha dedicato una sezione dei dei nuovi dei nuovi articoli a questo problema molto grave. La violenza, ovvio, deve essere sempre accertata anche a prescindere dal penale e anche per rispettare la convenzione di Istanbul ci ricorda sempre la Cassazione, ad esempio in questa pronuncia 4595 di quest’anno. Ma è un tema però che non ha a che fare col rifiuto genitoriale di cui parliamo oggi perché, voglio dire, in presenza di un padre violento, lo dicevamo prima, se i figli lo rifiutano non saremo noi certo a obbligarlo finché quantomeno non cambieranno situazioni.

Se invece capita anche questo, paradossalmente i figli si alleano, diciamo così, con il genitore che magari era maltrattante e rifiutano la madre, beh, interverremo subito per recuperare il rapporto con la madre. Quindi, diciamo, non vedo una preoccupazione in questo in questo senso e tra l’altro prima di venire al convegno ho fatto un sommario, come dire censimento, ecco, dei miei fascicoli che è sicuramente impreciso e al ribasso, nel senso che mi sono basato così sui cognomi che che mi ricordavo, però, ecco, su 14 casi che ho attualmente aperti e come minimo, ripeto, saranno sicuramente molti di più, ehm casi eclatanti di rifiuto genitoriale dove non ci sono allegazioni di violenza. In cinque i figli rifiutano il padre e in nove casi rifiutano la madre. Quindi è anche un fenomeno che andrebbe forse guardato da questa prospettiva tra virgolette statistica. Dico tra virgolette perché ripeto non è molto attendibile questa mia conta. Ecco, semmai se proprio si vuole vedere della violenza a tutti i costi, beh, bisognerebbe guardare i condizionamenti psicologici dei figli dei genitori sui figli più o meno intensi, ma che non sono una questione, diciamo così, di genere. E posso citare alcuni casi che mi sono capitati. Non so, penso alla madre che obbliga il figlio a, anzi che riprende il figlio mentre lo obbliga a bruciare i vestiti del padre e poi manda pure il video al padre che lo produce in giudizio. Oppure oppure il padre usa dei termini volgarissimi e offensivi parlando della madre che magari l’ha tradito. Oppure uno dei due genitori che dice che i figli un i fratelli unilaterali dei figli, quindi nati dalle nuove convivenze non sono fratelli eccetera. tutte condotte, ovviamente che queste sì rappresentano a mio avviso una forma di violenza psicologica e che derivano naturalmente dalla incapacità di mettere dei confini tra e per distinguere, no, il rapporto tra gli adulti e quello invece con i figli.
Però è vero anche, e questa è anche una cosa che volevo sottolineare che in altri casi non ci sono neanche questi comportamenti, diciamo così, tra virgolette alienanti, o meglio, magari sono molto più sottili, molto più nascosti, possono essere percepiti, un percepito, ecco, dal figlio, ma senza vicende eclatanti come queste che vi che vi dicevo. E anche per questo è importante, secondo me, focalizzarsi, appunto, sul figlio, su sulla parola rifiuto più che su quella alienazione. In definitiva, il rifiuto immotivato allora che cos’è? è un una risposta una risposta dei figli, veniva detto anche prima, una risposta disfunzionale dei figli alla separazione dei genitori, modo per reagire a questa a questa situazione per dei meccanismi che poi chiaramente spiegheranno molto meglio di me e gli psicologi, gli psichiatri che mi parleranno tutto.

Questo fenomeno, per venire, diciamo, al campo più normativo è stato anche riconosciuto espressamente dal legislatore del 2023 che ha introdotto un articolo, il 473 bis.6 6 del codice di procedura civile che dice quando il minore rifiuta di incontrare uno entrambi i genitori, quindi anche qui vedete l’accento è sul figlio, il giudice deve fare tre cose, cioè uno procedere all’ascolto senza ritardo, due assumere e sommare informazioni sulle cause del rifiuto e tre abbreviare i termini processuali. Poi c’è un secondo comma che dice allo stesso modo il giudice procede, quindi fa le stesse cose quando quindi ecco perché anche un’eventualità non è sempre così, però quando sono allegato segnalate delle condotte ostative di un genitore nei confronti dell’altro.
Quindi in definitiva, cosa fa il giudice quando arriva, diciamo, nella consolle del magistrato un un ricorso con delle allegazioni di rifiuto genitoriale? Allora, per quanto mi riguarda, il primo passo è sicuramente fissare l’udienza sui provvedimenti indifferibili, anche se non fossero stati richiesti. Quindi l’udienza, insomma per chi ha dimestichezza l’articolo bis15, dando un termine per una memoria offensiva alla controparte e quindi questo per abbreviare i tempi. Nel giro quindi di 2-3 settimane, un mese al massimo, si sentono i genitori in udienza e quindi assumere sommarie informazioni, come dice l’articolo, e in quella primissima udienza io sinceramente mi spingo a fare, pur non essendo chiaramente uno psicologo, però qualche domanda un po’ da CTU, cioè per esempio chiedo ai genitori “Ma mi può dire, magari vivono ancora insieme, mi può dire qualche qualità del suo marito, di sua moglie, mi può dire qualche ricordo positivo?” Mi rendo conto che siano cose che vanno un po’ fuori dal seminato, però spesso capita di sentire che anche se appunto dopo un matrimonio di 20 anni non si riesce a trovare neanche un solo episodio bello, un ricordo positivo, una qualità, beh, allora questo già fa accendere un bel campanello d’allarme perché con che animo poi quel genitore potrà garantire i rapporti sereni del figlio con l’altro, no?

C’è anche da dire che la CTU sicuramente è utile, però eh non bisogna aspettare, ecco, non sono casi in cui bisogna agire urgentemente e quindi spesso non c’è tempo, ecco, di aspettare quei mesi che la CTU richiede. Se poi da questa prima udienza, diciamo, non abbiamo elementi sufficienti, il secondo passaggio, come dice l’articolo, è sicuramente l’ascolto dei minori. E qui vorrei fare una così una una parentesi, però secondo me è molto molto importante perché la Cassazione ci ricorda che l’ascolto del minore in tribunale non è un adempimento istruttorio come un altro, ma è proprio un diritto fondamentale del minore che il giudice gli deve garantire, tant’è che deve motivare se l’ascolto non viene fatto e alcune pronunce parlano anche di nullità del del provvedimento, anche se il minore è già stato sentito da altri, tipo dei servizi sociali o dalla CTU. L’unica osservazione che io farei che è un diritto fondamentale, sì, e che però si esercita solo se i genitori non vanno d’accordo, in definitiva, perché in realtà se i genitori vanno d’accordo il figlio fa il figlio e quindi esegue, diciamo, quello che i genitori hanno deciso per lui. C’è poi il problema, ma sarebbe troppo lungo parlarne, della capacità di discernimento del figlio infra dodicenne c’è la possibilità di farsi assistere da uno psicologo, io lo faccio quasi sempre. E a Brescia abbiamo adottato da qualche mese anche una sorta di modello che alleghiamo all’ordinanza con cui disponiamo l’ascolto, chiedendo al curatore speciale, se c’è o agli avvocati, ai genitori comunque di consegnarlo al figlio per dargli alcune informazioni dell’ascolto in modo da avvertirlo su alcune cose.
Tutti i ragazzi quando vengono in tribunale mi dicono “Ah, ma io pensavo che fosse tipo come in televisione col pubblico il microfono”. E invece nel modello scriviamo, “Guarda che sarei sentito da solo con il giudice, al massimo con uno psicologo” e gli diamo alcune informazioni anche un po’ più tecniche, tipo che se ha compiuto 14 anni può nominare, può chiedere, insomma, la la nomina di un curatore speciale, oppure che quello che verrà detto comunque sarà lasciato agli atti, potrà essere letto anche dagli avvocati, insomma alcune informazioni che è giusto e corretto dare prima a nostro avviso.

Ecco, l’ascolto è, direi, determinante per capire se se il rifiuto sia motivato o immotivato. Francamente quando il rifiuto è motivato e sono stati anche i momenti un po’ più toccanti, diciamo, della mia professione, si capisce subito perché sono figli cresciuti troppo in fretta, diciamo, quando il rifiuto è motivato. Cioè, sono figli che hanno invertito i ruoli con i genitori, che sono più maturi dell’adulto, figli che magari ti dicono “Sì, il papà tornava tutte le sere ubriaco e faceva i suoi bisogni in casa”. Oppure eh quando usava sostanze spaccava i piatti, le porte, eccetera. Però al tempo stesso sono figli che lasciano aperto una porta al genitore, per questo è molto significativo, cioè sono figli che dicono “Beh, ho molto sofferto, la vita è stata un inferno, però spero che la mamma o il papà possano stare meglio, no?” E viceversa, questo non accade, quindi proprio la cartina al tornasole nel caso del rifiuto immotivato e perché al contrario ci sono degli indici, diciamo così, tipici molto facilmente riscontrabili anche molto fuori da una CTU eh che di cui parleranno meglio sicuramente gli psicologi, ma giusto per citare alcuni, il fatto che ci sia una campagna di denigrazione di un di un figlio contro uno dei due genitori, quindi un’alleanza molto forte con l’altro. Il fatto che il rifiuto non riguardi soltanto il genitore, ma anche tutto il suo ramo familiare, quindi improvvisamente scompaiono i nonni, gli zii, i cugini, la mancanza di ambivalenza, quindi non voglio dire il genitore favorito è perfetto, mentre quello rifiutato, come tra moglie e marito prima, non ha neanche una qualità. E poi anche l’assenza del senso di colpa, cioè ragazzi che non così non fanno una piega, non sono dispiaciuti del fatto di avere improvvisamente interrotto i rapporti con uno dei genitori.

Peraltro, ecco, sono indici che ci segnalano che comunque una qualche relazione c’è, nel senso peggio quasi sarebbe forse l’indifferenza. Il fatto di avere questa rabbia significa comunque che non si può cancellare, ecco, il genitore dalla dalla mente di un di un figlio, tanto più quando ha un’età adolescenziale o ancora più piccola. Tra l’altro i casi sono sempre più frequenti anche in bambini piccoli, cioè ho di 7 8 anni che danno di matto, ecco, solo la proposta di rivedere uno dei due genitori. Chiaramente la situazione è molto dannosa per il futuro del figlio, soprattutto perché gli toglie, io direi, un indipendenza emotiva, no? cioè il fatto di potere dire come la pensa senza per forza allearsi con uno dei due genitori e poi perché perde il diritto alla di genitorialità che è un diritto del minore ad avere due genitori e non è invece un diritto degli adulti a esercitare le proprie prerogative.

Ecco, fatto questo inquadramento, come interveniamo come tribunale? Allora, ci sono due così due pronunce che volevo che volevo citare. Una è sempre Cassazione 9691 del 2022, quella sulla PAS che, diciamo, richiama il giudice sul fatto di soppesare attentamente una sofferenza immediata, diciamo così, che possiamo infliggere al minore nella ripresa dei rapporti con i danni futuri che invece l’interruzione comporterebbe, no? Quindi interveniamo quando sappiamo, prevediamo o comunque dobbiamo lavorare nella direzione di un recupero dei rapporti, appunto perché il rifiuto è immotivato. L’altra pronuncia che viene citata spesso negli atti è la 21969 del 2024 e viene citata invece al contrario per dire che è opportuno rispettare i tempi del minore, rispettare il rifiuto del figlio perché c’è un passaggio in cui in effetti la Cassazione dice che non bisogna valutare tanto le responsabilità o le motivazioni del rifiuto, ma soltanto la sua intensità e quindi di capire se, appunto, forzando la mano si radicalizzerebbe solit tanto la situazione non si farebbe nulla di buono, però attenzione perché in quella pronuncia il figlio intanto era quasi maggiorenne e quindi già insomma può dire che comunque può esprimere meglio ovviamente di un bambino e proprio un punto di vista e due il genitore rifiutato veniva definito come altamente inidoneo, quindi in realtà insomma magari si trattava di un rifiuto motivato in questa in concreto.

Allora, il primo punto secondo me importante è quello che anche gli avvocati ovviamente non bisogna per forza cercare un colpevole di questa situazione, ecco, anche perché ripeto, in alcuni casi ci sono dei comportamenti eclatanti, ma in tanti altri no. Magari c’è anche un sincero dispiacere per il fatto che il figlio poi abbia interrotto i rapporti con con gli altri parenti, però chiaramente i genitori si trovano in una situazione che può non essere facile con un figlio che veramente si si ribella, anche se il genitore chiaramente ricordiamo che ha il dovere di garantire il cosiddetto accesso all’altro. Ecco, la nomina di un curatore speciale può essere sicuramente molto utile, dopo anche ve ne parlerà l’avvocato Lazzarini. può essere utile perché chiaramente la rappresentanza in giudizio è un po’ compromessa in questi casi perché c’è una polarizzazione molto forte e poi perché il curatore speciale può vigilare sugli interventi del disposti dal giudice e può anche portare in giudizio la voce del minore anche se deve avere la consapevolezza che è una voce un po’ distorta in queste fasi. Quindi non bisogna prendere alla lettera quello che dice un ragazzo in queste situazioni.

I percorsi psicologici per i figli. Allora, a mio avviso, diciamo, possono eventualmente accompagnare la ripresa dei rapporti o, per meglio dire, eh possono, come dire, fare possono essere uno spazio in cui il figlio, diciamo così, può anche sfogare, se vogliamo, la propria rabbia o la propria difficoltà nella ripresa dei rapporti, però non sono assolutamente risolutivi e quindi non non bastano per un motivo molto semplice, cioè che il ragazzo non ha nessuna voglia di rimettere in discussione le proprie le proprie convinzioni e quindi non non aderisce, insomma, se se lo fa lo fa formalmente ma senza un vero investimento e poi soprattutto perché i percorsi psicologici richiedono dei tempi troppo lunghi e sia perché il rifiuto più passa il tempo più peggiora, m sia perché tra le varie esigenze c’è anche quella del processo che capisco non sarà magari la prima rispetto agli interessi del minore, però è vero anche che se il processo di famiglia in questi casi deve servire a modificare la situazione a fronte della richiesta del genitore rifiutato, beh, insomma Ma non possiamo aspettare 6 mesi, 9 mesi, un anno in attesa che gli incontri psicologici smuovano la situazione. Ecco, eh tra parentesi, i giudizi di famiglia, a mio avviso, non possono essere chiusi finché i rapporti non saranno normalizzati, perché sennò vuol dire che si è fallito. E al tempo stesso richiedo un certo tempo perché non dispongo mai, ecco, dei mutamenti in sentenza senza averli prima approvati, quindi serve veramente un periodo per poter per poter agire e verificare come si può la situazione.

Gli incontri protetti vanno assolutamente evitati per un motivo molto semplice, cioè che non c’è nessun pericolo cui proteggere il figlio e su uno strumento nato per genitori magari maltrattanti. Quindi non c’è motivo, ecco, per una sorveglianza così stretta, diciamo. E poi, obiettivamente penso che vedersi nella sede dei servizi sociali, nell’ufficio, insomma, non faciliti particolarmente la ripresa del rapporto. Al massimo possiamo concepirne giusto qualcuno, ma molto ravvicinato e limitatissimo nel tempo proprio per rompere il ghiaccio, diciamo così.

Sono molto meglio gli incontri con l’educativa a casa del genitore rifiutato. Anche qui non per proteggere, ma proprio per facilitare, ecco, la situazione, per avere una terza persona esperta che possa contenere la ribellione, possa aiutare il genitore anche in quei momenti, però sono tutti interventi che devono durare poco, poche settimane, al massimo, ma non di più. E qui è molto importante la collaborazione con i servizi sociali di cui poi dopo parleranno, ehm servizi sociali che devono essere formati specificamente su questo su questo tema. Ecco, se è possibile, poi un altro intervento molto valido è il cambio di residenza, almeno per un periodo, quindi si prende il figlio e lo si mette dal genitore rifiutato. Questa è una cosa che funziona bene, specialmente quando i figli sono piccoli, però c’è un grosso punto interrogativo e cioè che il genitore rifiutato deve essere disponibile perché magari vive in un’altra città e quindi insomma cambiare anche la scuola del figlio sarebbe problematico. Magari ha un nuovo compagno o compagna con cui insomma non è subito il caso magari di introdurre il figlio, magari semplicemente lavora dopo il giorno e quindi non non è a casa, ecco. E poi anche coi figli grandi, magari adolescenti, c’è il problema che è pure capitato che nonostante il cambio di residenza poi aprono la porta e tornino dall’altro genitori e allora lì bisogna intervenire e talvolta assieme al cambio di residenza ho disposto anche degli incontri protetti ma con il genitore favorito proprio per evitare che ci potessero essere dei condizionamenti pesanti come quelli che che vi dicevo.

Altrimenti che cosa fare? Beh, un calendario comunque di tempi di permanenza del figlio con i genitori che preveda comunque massime frequentazioni possibili, ecco, diciamo così, con il genitore rifiutato, garantito però da delle sanzioni. Eh, l’articolo bis. 39 consente oltre all’ammonimento di prevedere questo risarcimento e delle sanzioni pecuniarie per ogni inadempimento e quindi è utile, funziona oggettivamente. Dispiace al giudice, cioè non è che abbiamo piacere nel dare sanzioni, però devo dire che funziona prevedere in questi casi che per ogni volta in cui il figlio non rispetta il calendario, magari con delle motivazioni che vengono addotte, che non sono così credibili o sufficienti, e il genitore che ostacola deve pagare, non so, €100 €150 a seconda poi delle con delle condizioni economiche. In casi, diciamo così, più estremi, può essere necessario un periodo in una comunità. Ad esempio, mi vengono in mente casi con accuse di violenze sessuali sui bambini, ancora da accertare e allora lì capite che ci vuole molta cautela a prendere un figlio e metterlo dal genitore rifiutato, accusato di queste di queste condotte. Però al tempo stesso pure il genitore che accusa può non darci abbastanza garanzie perché già c’è il sospetto che forse queste accuse siano infondate, siano invece uno di quei condizionamenti gravi di cui dicevamo prima.

Ecco, a questo proposito vi segnalo, tra l’altro lo trovate sul sito del dell’ODIF, l’Osservatorio Nazionale del diritto di famiglia, un provvedimento del Tribunale di Lecce di 13 giugno di quest’anno che per rompere, diciamo così, l’alleanza del figlio col padre ha disposto che andasse due settimane in un campus seguito da degli psicologi con €500 per ogni giorno di ritardo nel nell’esecuzione del provvedimento. Ecco, in chiusura ho finito, però questo è molto importante, cioè bisogna mettere in conto che i primi incontri andranno malissimo. È normale, nel senso che comunque quando i fascicoli arriva sul tavolo del giudice di solito sono già passati alcuni mesi di rifiuto oppure se i genitori vivono ancora insieme comunque pare mesi in cui non ci si parla più, eh ciò non toglie che si debba tenere duro, insistere, procedere con queste che potremmo chiamare, non so, esposizioni, ecco, al genitore rifiutato in modo che poi progressivamente quel quel ghiaccio si possa sciogliere. questo approccio, diciamo così, eh un po’ eh ortopedico, un po’ interventista, devo dire che nelle prime applicazioni sta funzionando specialmente per i bambini e ragazzi più piccoli in cui tante volte anche già il primo incontro poi dopo quel quell’attimo di ansia si sciolte subito, diciamo, la la tensione ed è quasi subito quasi tutto come come prima.

Ecco non non vado oltre e spero così di avervi dato un po’ il quadro di questo fenomeno e lascio la parola. Grazie, grazie mille.