Skip to main content

Devo dire che, dopo lo splendido inquadramento del dottor Rinaldi, potrei quasi rinunciare al mio intervento, avendo egli già esposto ottimamente circa il 90% dei punti che avrei voluto trattare. Cercherò comunque di inquadrare il problema in una doppia prospettiva, poiché, in questo ambito, chi si occupa di diritto deve necessariamente addentrarsi nel campo psicologico, e viceversa.

Cosa dice la letteratura internazionale a riguardo? In questo campo vengono utilizzati principalmente due termini per descrivere le condizioni di rifiuto del figlio verso un genitore:
Estrangement (Estraniazione): Si tratta del rifiuto giustificato di un figlio nei confronti di un genitore, conseguente a esperienze di violenza familiare, abuso o trascuratezza. Queste fattispecie sono previste dall’art. 473-bis.44 e, implicitamente, dal primo comma dell’art. 473-bis.6 del Codice di Procedura Civile.
Alienation (Alienazione): Si riferisce al rifiuto ingiustificato di un figlio verso un genitore, caratterizzato da convinzioni, sentimenti e credenze irragionevolmente negative o sproporzionate rispetto all’esperienza reale vissuta dal bambino con quel genitore. Tali casi sono ricondotti al secondo comma dell’art. 473-bis.6, riformato dalla Riforma Cartabia.

Il fenomeno dell’alienazione
Il termine “alienazione genitoriale” è spesso al centro di accese polemiche e viene talvolta considerato un termine “innominabile”, sebbene in ambito internazionale sia utilizzato comunemente senza particolari riserve. È un fenomeno che emerge esclusivamente in contesti di separazione conflittuale.
È curioso notare come l’art. 473-bis.6 citi il rifiuto di un bambino verso “entrambi” i genitori, una circostanza che, nella pratica, non si riscontra quasi mai. Di fatto, il figlio viene indotto a rifiutare un genitore — tradizionalmente il padre, ma sempre più frequentemente la madre — per effetto di influenze dirette o indirette esercitate dall’altro genitore. Una ricerca del 2018, coordinata dal professor Ferracuti dell’Università di Roma e dalla professoressa Verrocchio dell’Università di Chieti, ha preso in esame circa 200 casi: sebbene all’epoca le madri rifiutate rappresentassero circa il 20% del campione, i dati empirici attuali, citati anche dal dottor Rinaldi, indicano che tale percentuale è in costante e significativa crescita.
In queste situazioni, il minore assorbe i sentimenti negativi dell’alienante — astio, livore, paura, angoscia, rabbia — e li fa propri. Si tratta di un grave disfunzionamento familiare che coinvolge l’intero nucleo; spesso, infatti, il rifiuto non è limitato al singolo genitore, ma si estende all’intera stirpe (nonni, zii, cugini).

Metodologie di condizionamento
La letteratura internazionale descrive una vasta gamma di comportamenti volti a mettere il figlio contro l’altro genitore. Non esiste una metodologia unica, ma alcune condotte ricorrenti includono:
Incoraggiare il figlio a disapprovare le regole dell’altro genitore.
Manifestare fastidio o disagio quando il figlio parla dell’altro genitore o trascorre del tempo con lui.
Distaccarsi emotivamente dal figlio se mantiene il legame con l’altro genitore.
Costringere il figlio a scegliere tra i due genitori.
Far chiamare “papà” o “mamma” il nuovo partner.
Condividere con il figlio questioni legate alla separazione, incluse le controversie sugli assegni di mantenimento.

Critiche e “Fake News”
Purtroppo, attorno a questo fenomeno si sono diffuse quelle che definisco “fake news”, finalizzate a negare l’esistenza stessa dell’alienazione. Le più comuni sostengono che l’alienazione parentale non esista perché assente nel DSM-5 e che la comunità scientifica non la riconosca.
Quest’ultima affermazione è particolarmente infondata. Esiste una mole impressionante di pubblicazioni scientifiche sul tema. Il fatto che non si tratti di un “disturbo” diagnosticabile (la “Sindrome di Alienazione Parentale” non esiste, esattamente come non esiste una “sindrome da stalking”, pur essendo lo stalking un fenomeno reale e riconosciuto) non implica che il fenomeno non esista. Il rifiuto ingiustificato verso un genitore, pur non configurando di per sé un disturbo clinico, rappresenta un grave fattore di rischio per lo sviluppo psico-affettivo del minore.
Per smentire ulteriormente l’idea di una mancata validazione scientifica, basti citare un articolo del 2023 pubblicato su Developmental Psychology, rivista ufficiale dell’American Psychological Association (APA). L’articolo, intitolato “Developmental Psychology and Scientific Status of Parent Alienation”, firmato da Harman, Warshak, Lorandos e Florian, è corredato da oltre 200 voci bibliografiche pubblicate su riviste ad alto impact factor. Affermare che la comunità scientifica non riconosca questo fenomeno, alla luce di tali evidenze, risulta imbarazzante.

Riconoscimento istituzionale e inquadramento nel DSM-5
Oltre alla letteratura scientifica internazionale, vi sono importanti riferimenti istituzionali. Il Ministero della Giustizia britannico ha pubblicato un documento intitolato Parental Alienation: A Review of Understandings, Assessment and Intervention, che conferma la rilevanza del fenomeno.
Anche in Italia, la Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) ha prodotto nel 2016 delle linee guida per la valutazione del danno. In esse è presente un paragrafo specifico dedicato al “danno da ostacolo ai diritti di visita”. Si chiarisce che, qualora il coinvolgimento del minore nel conflitto familiare — in un contesto di disgregazione della famiglia per separazione o divorzio — determini reazioni che compromettono la capacità di adattamento, con valenza ansiosa o un’alterazione del funzionamento psicologico e sociale, si può configurare un pregiudizio grave per lo sviluppo. Ciò può portare a una possibile modificazione della personalità e a un conseguente danno biologico di natura psico-fisica. Il nucleo patogeno di tali condizioni è identificabile nel cosiddetto conflitto di lealtà.
Quanto alle critiche basate sull’assenza del termine nel DSM-5, è doveroso fare chiarezza: non esiste, ed è corretto che non esista, un disturbo individuale denominato “disturbo da alienazione”. Tuttavia, il DSM-5 inquadra tali problematiche tra i problemi relazionali, che sono distinti dai disturbi individuali. Un problema relazionale è definito come una condizione che coinvolge due o più soggetti, associandosi a disagi clinicamente significativi; in questa categoria sono inclusi anche l’abuso e la trascuratezza. Proprio come non esiste una “sindrome da bambino trascurato”, ma esistono l’abuso e la trascuratezza in quanto fenomeni, allo stesso modo l’alienazione trova spazio tra i problemi della relazione. Specificamente, il DSM-5 descrive sia gli “effetti negativi del disagio relazionale tra i genitori sul bambino”, sia il “problema relazionale genitore-bambino”, all’interno del quale sono esplicitamente descritti “sentimenti non giustificati di alienazione”.

Le conseguenze sullo sviluppo del minore
Il nucleo patogeno è rappresentato dal timore del figlio di tradire la fiducia e le aspettative del genitore con cui vive prevalentemente, qualora dimostri di voler mantenere un legame con l’altro. Tali dinamiche compromettono aspetti costitutivi della personalità del minore: i processi di identificazione, la dimensione narcisistica e i sentimenti di onnipotenza. Si arriva al punto in cui il figlio sente di poter rifiutare radicalmente l’altro genitore, una dinamica che incide negativamente su:
Capacità di adattamento e fiducia di base.
Capacità riflessive ed empatia.
Pensiero critico (il genitore alienante è rappresentato come perfetto, l’altro come privo di qualsiasi qualità umana).
Le ricerche condotte, tra cui quelle della professoressa Verrocchio e della professoressa Becker, evidenziano come i soggetti esposti all’alienazione durante l’infanzia presentino, in età adulta, tassi elevati di depressione, bassa autostima, abuso di alcol e disturbi dell’attaccamento. Paragono spesso questi bambini al “coccodrillo di Peter Pan”: come il coccodrillo che, avendo inghiottito una sveglia, ticchetta continuamente, questi bambini portano in sé una “bomba a orologeria” pronta a esplodere nel lungo periodo.

Il ruolo dell’ascolto del minore nel procedimento giudiziario
Come ricordato dal dottor Rinaldi, la nozione di alienazione trova un riscontro normativo nel secondo comma dell’art. 473-bis.6 del Codice di Procedura Civile, che segnala le condotte di un genitore volte a ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro, diritto del figlio sancito dall’art. 337-ter del Codice Civile.
In questo quadro, il giudice procede all’ascolto del minore. È necessario, tuttavia, distinguere tra la raccolta di informazioni testimoniali sui fatti storici e la raccolta di un’opinione. L’ascolto, inteso come l’esercizio attivo di un diritto relazionale, è lo strumento attraverso cui il figlio esprime il proprio punto di vista ed è informato sulle vicende giudiziarie che lo riguardano direttamente.

L’ascolto del minore nel procedimento giudiziario: limiti e criticità
L’ascolto del minore, in casi delicati come quelli di presunti maltrattamenti (art. 473-bis.45), si trasforma spesso in una raccolta di informazioni testimoniali su fatti storici. In ambito penale, tale prassi è regolata da garanzie precise: la valutazione dell’idoneità a testimoniare, la gestione della memoria, la suggestibilità e la distanza temporale dall’evento.
In ambito civile, tuttavia, le criticità sono altrettanto rilevanti: i condizionamenti genitoriali, i conflitti di lealtà e la necessità di bilanciare il diritto del minore di esprimere un’opinione con la sua effettiva capacità di autodeterminarsi. In tale contesto, sorge spontaneo interrogarsi: è opportuno che sia il giudice a interrogare il minore su questioni così delicate? Se l’ascolto viene equiparato a una testimonianza, dove sono le garanzie del contraddittorio? E, soprattutto, chi valuta la capacità di discernimento e con quali criteri?
È lecito riconoscere a un minore simili poteri decisionali? Osservo spesso, con un certo stupore, come al minore non venga riconosciuto il diritto di rifiutare la scuola, di scegliere o rifiutare un insegnante, o di decidere in merito a cure mediche o vaccinazioni, né tantomeno il diritto, in una famiglia non separata, di scegliere di trasferirsi altrove per volontà propria. Perché, allora, questo potere viene riconosciuto al figlio di genitori separati? È una domanda a cui, finora, non ho trovato risposte giurisprudenziali convincenti.

Discernimento e ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
La “capacità di discernimento” trova le sue radici nelle convenzioni internazionali e nell’articolo 7 della legge sull’adozione. È dotato di discernimento colui che è in grado di comprendere ciò che è meglio per sé, di formarsi opinioni proprie, ma soprattutto di operare scelte autonome, libere da condizionamenti o influenze esterne.
Ascolto e discernimento devono procedere di pari passo per evitare di conferire al minore un potere decisionale incongruo rispetto al suo grado di maturità. Tale capacità va valutata in concreto, indagando la presenza di pressioni, minacce implicite, conflitti di lealtà e identificazioni adesive con uno dei genitori.
Questo compito spetta al CTU. È doveroso sottolineare, per inciso, l’assurdità di alcuni quesiti posti ai consulenti: ad esempio, quando si chiede allo psicologo di decidere il regime giuridico dell’affidamento (condiviso, esclusivo, super-esclusivo o presso ente terzo). Tale valutazione non compete alla psicologia. Il compito del CTU è, invece, quello di svolgere l’indagine psicologica e, nello specifico, di valutare la capacità di discernimento e la genuinità delle dichiarazioni del minore.

Considerazioni conclusive
L’indagine psicologica non deve essere confusa con l’attività istruttoria; l’ascolto non è un mezzo di prova, né per il giudice né per il CTU. Ho letto con sconcerto alcune linee guida (come quelle redatte a Bergamo) che vorrebbero attribuire al CTU il potere di accertare l’esistenza di violenze domestiche attraverso la ricerca di “indicatori” durante l’ascolto del minore. Tale impostazione è errata: se si attribuisce allo psicologo un’attività di tipo inquisitorio e di raccolta di prove, si rischia di incrinare irrimediabilmente il patto di fiducia tra il cittadino e la professione. La comunità scientifica, del resto, ha già ampiamente smentito la dignità scientifica del costrutto basato su “indicatori”. L’indagine psicologica deve rivolgersi esclusivamente alla capacità di discernimento specifica del minore: non la maturità in senso lato, bensì la capacità di esprimere opinioni consapevoli, autonome e realmente proprie.
La gestione del rifiuto: tra mito dell’ascolto e interventi intensivi
La capacità di discernimento deve essere definita in modo specifico, analogamente a quanto avviene per l’idoneità a rendere testimonianza. È inoltre fondamentale chiarire un punto troppo spesso sottovalutato: le opinioni espresse dal minore non devono essere recepite acriticamente come una volontà vincolante. Di fronte alla dichiarazione “Non voglio vedere mamma” o “Non voglio vedere papà”, si tende spesso a cedere per timore di “forzare” il bambino.
Tuttavia, è necessario comprendere che lo stress derivante da un incontro guidato — basato su metodologie come il Family Bridges, comunemente applicate nel mondo anglosassone — è infinitamente inferiore rispetto al trauma evolutivo causato dal mantenimento di una posizione di rifiuto. Il danno arrecato al bambino dal cristallizzarsi di questa resistenza è nettamente superiore a quello di un intervento che, seppur forzato, mira a ripristinare il legame.
Sulla base di quanto anticipato dal dottor Rinaldi, va inoltre sfatato un altro luogo comune: più il rifiuto è marcato, più il riavvicinamento deve essere intensivo. Purtroppo, nella prassi avviene spesso l’opposto. Al contrario, quando il rifiuto è profondo, gli incontri dovrebbero essere prolungati e frequenti. Si potrebbe, ad esempio, prevedere una collocazione diurna in un centro specializzato: il minore continua a dormire presso il genitore prescelto, ma trascorre quotidianamente diverse ore con il genitore rifiutato all’interno della struttura, obbligando il genitore alienante a una collaborazione attiva. In caso di inadempienza, possono e devono scattare le sanzioni previste dall’art. 473-bis.39 del Codice di Procedura Civile.

Proposte normative: il superamento dello stallo
Per risolvere efficacemente queste situazioni, ritengo necessari due combinati disposti:
Art. 473-bis.6 e 473-bis.40: È necessario equiparare le condotte ostative nei confronti dell’altro genitore a una forma di violenza domestica. Non si tratta di attribuire profili penali, ma di trattare tali comportamenti come maltrattamenti psicologici, con tutte le conseguenze previste dall’art. 473-bis.40.
Art. 473-bis.39: L’applicazione di misure, come l’esempio della collocazione temporanea diurna, deve essere vincolata a regole ferree che anche il genitore prescelto è tenuto a rispettare, al fine di garantire l’effettivo riavvicinamento.
Negli Stati Uniti, nei casi più gravi e radicati, si ricorre a collocazioni extrafamiliari in strutture specializzate per programmi di family reunification (come il citato Family Bridges). Questi interventi prevedono solitamente tre settimane di isolamento dai condizionamenti, con la sospensione temporanea dei rapporti con il genitore alienante e la successiva ripresa degli stessi, a condizione che quest’ultimo presti la propria attiva e leale collaborazione.
Questo è l’orizzonte verso cui dobbiamo muoverci per tutelare, concretamente, il diritto del minore alla bigenitorialità e al suo sano sviluppo psicofisico.